Una breve storia all’interno delle agenzie di recupero crediti.

La riscossione dei crediti viene effettuata da una società di recupero crediti. Essa consiste nell’attività rivolta a ottenere, prima tramite inviti bonari e poi con mezzi più coercitivi, il pagamento di debiti scaduti. La riscossione inizia con una prima fase stragiudiziale.

In primo luogo, si invia una lettera interlocutoria che il creditore invia al debitore per mezzo di una e-mail o posta non raccomandata.

Si tratta quindi di un sollecito di pagamento che contiene un invito informale. In più delle volte non serve fissare una scadenza entro cui è richiesto l’adempimento. Il debitore però, non è obbligato a rispondere al sollecito.

Lettera di diffida: Nel momento in cui l’invito bonario non sortisce effetti ci si deve adoperare per inviare una lettera formare, la lettera di diffida. Questa viene spedita con raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata (Pec) per garantire la prova del ricevimento e la data dello stesso. Nella lettera di diffida, il creditore assegna al debitore un termine per adempiere e lo si avverte che nel momento in cui non salderà il debito entro la scadenza, verranno intraprese le azioni legali. Il termine non è perentorio e dunque, anche se dovesse saldare con qualche giorno di ritardo, non subirebbe conseguenze legali. Se anche il creditore dovesse aver già affidato l’incarico al proprio avvocato o aver depositato la richiesta di decreto ingiuntivo, si potrà essere esonerati dal pagamento della parcella e non ricadere in un aggravio di spese.

Call center e recupero crediti: Se la società creditrice è di grosse dimensioni e il credito richiesto è di un importo modesto, spesso vengono incaricati dei call center appositi per il recupero crediti. In quanto non titolari del diritto di credito, possono soltanto eseguire dei solleciti bonari senza agire in tribunale contro il debitore.

Segnalazioni alla Centrale Rischi Interbancaria: Il debitore che non paga un debito con una banca o una finanziaria viene segnalato alla Centrale Rischi Interbancaria. Con ciò deriva l’iscrizione negli elenchi dei cosiddetti cattivi pagatori e l’impossibilità di chiedere finanziamenti.

Decreto ingiuntivo: Nel caso in cui la via stragiudiziale non funzionasse per ottenere la riscossione del credito, il creditore dovrà avviare le azioni giudiziali. Se si è in possesso di una prova scritta del proprio credito ci si può limitare a chiedere al giudice una ingiunzione di pagamento nei confronti dei debitore. L’ingiunzione consiste in un comando che viene emesso senza la partecipazione del debitore. Esso lo riceverà con l’ordine di saldare il debito nei quaranta giorni successivi, oppure presentare opposizione. Se il creditore è in possesso di un cambiale o di un assegno scaduto, di un contratto di mutuo sottoscritto davanti a un notaio, può avviare il pignoramento dei beni del debitore. Il pignoramento è un atto che dà il via al vero e proprio processo di espropriazione forzata.

L’atto è infatti il primo atto esecutivo, realizzato con lo scopo di vincolare determinati beni del debitore al soddisfacimento del diritto di credito del creditore.

Esso può essere svolto in diverse forme: dei beni materiali della casa del debitore, dei beni immobili intestati e dei crediti che il debitore avanza da terzi, ad esempio la pensione o lo stipendio.

La scelta tra le varie tipologie è rimessa al creditore.

Formalmente, l’atto di pignoramento contiene una intimazione da parte dell’ufficiale giudiziario al debitore di non sottrarre i beni pignorati e i frutti della garanzia del credito.

Recita così l’art. 496 c.p.c. al comma 1: Il pignoramento consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi.